DPCM 22/03/2020 - Emergenza COVID-19 - Sospensione attività lavorative

Sulla Gazzetta Ufficiale di ieri, 22 marzo, è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 con “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”.

A partire da oggi 23 marzo fino al 3 aprile 2020 sull’intero territorio nazionale vengono dettate ulteriori restrizioni, tra cui la sospensione di tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1 del DPCM stesso.

Le attività necessarie alla sospensione devono essere completate entro mercoledì 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza.

Le attività che dovranno essere sospese, possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile.

Le imprese le cui attività non sono sospese, hanno l’obbligo di rispettare i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 14 marzo 2020 tra le parti sociali, in attuazione del DPCM 11 marzo 2020; tale protocollo pertanto assume carattere vincolante e non più soltanto di linea guida.

Restano consentite anche:

  • le  attività  professionali;
  • le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla legge n.146/1990, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, nella quale sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite; [il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga  che  non  sussistano  le  condizioni  di  cui   sopra; fino  all'adozione  dei  provvedimenti  di   sospensione dell'attività, la stessa è legittimamente esercitata  sulla  base  della comunicazione resa]
  • le attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari e ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza;
  • le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva,  dalla  cui  interruzione  derivi un grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidenti; [il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga  che  non  sussistano  le  condizioni  di  cui   sopra; fino  all'adozione  dei  provvedimenti  di   sospensione dell'attività, la stessa è legittimamente esercitata  sulla  base  della comunicazione resa]
  • le attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale.