Obbligo green pass rafforzato per over-50 e altre novità

Il Decreto-Legge n. 1 del 7 gennaio 2022, pubblicato sulla G.U. n. 4 del 7 gennaio 2022, ha introdotto l’OBBLIGO VACCINALE, a partire dall’8 gennaio e fino al 15 giugno 2022, per tutti i cittadini con almeno 50 anni di età (l’obbligo si applica anche ai cittadini che compiono 50 anni entro il 15 giugno 2022). L’inosservanza dell’obbligo vaccinale, che comporta la sanzione amministrativa pecuniaria di 100,00 €, si configura per i:

  1. soggetti che alla data del 1° febbraio 2022 non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario;
  2. soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario;
  3. soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 (durata pari a 6 mesi a partire dal 1° febbraio 2022).

A partire dal 15 febbraio 2022, i soggetti interessati dal nuovo obbligo vaccinale devono “POSSEDERE ED ESIBIRE SU RICHIESTA” la certificazione verde CoViD-19 (cosiddetto “GREEN PASS”) RAFFORZATA, ovvero ottenuta a seguito di vaccinazione o guarigione, per accedere ai luoghi di lavoro in cui effettuano la loro prestazione. Per i lavoratori con meno di 50 anni, rimane in vigore l’obbligo di “GREEN PASS BASE”, quello ottenuto anche con tampone, per accedere ai luoghi di lavoro.
Sono esclusi dall’obbligo vaccinale i lavoratori esenti dalla campagna vaccinale in ragione di un accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate da un’idonea certificazione medica, rilasciata dal medico di medicina generale o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della Salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Per il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita, il datore di lavoro adibisce i lavoratori esenti dalla campagna vaccinale, a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da CoViD-19.
Se il lavoratore comunica di non essere in possesso del green pass (rafforzato per over-50), anche su sollecitazione del datore di lavoro, o se ne risulta sprovvisto quando accede al luogo di lavoro, viene considerato “assente ingiustificato”, con conseguente sospensione dal lavoro e mancata retribuzione dal primo giorno di assenza, fino alla presentazione del certificato verde rafforzato, senza conseguenze disciplinari e conservando il posto di lavoro. 
Per tutte le imprese, non solo più quelle sotto i 15 addetti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, sarà possibile sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione.

I controlli: come? 
Nessuna novità in materia di controllo in azienda della certificazione verde CoViD-19. I soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle eventuali violazioni, a cui sono state fornite le necessarie istruzioni sull’esercizio dell’attività di verifica, potranno utilizzare i seguenti strumenti:
• APP “VerificaC19” rilasciata dal Ministero della Salute, avendo cura di selezionare, prima della scansione del QR code, la modalità “VERIFICA RAFFORZATA” o “BOOSTER” (la modalità “BASE” potrà essere utilizzata solo per i lavoratori con meno di 50 anni di età);
• piattaforma Inps denominata “Greenpass50+”, per i datori di lavoro con più di 50 dipendenti, per la verifica del possesso del green-pass da parte dei propri dipendenti; al servizio possono accreditarsi anche i datori di lavoro che abbiano meno di 50 dipendenti, ai fini della verifica del rispetto dell’obbligo vaccinale.
 
Conseguenze e sanzioni
Il lavoratore sprovvisto di green pass valido è considerato assente, senza diritto alla retribuzione fino alla presentazione del certificato verde. Non ci sono conseguenze disciplinari e si mantiene il diritto alla conservazione del posto di lavoro. 
È prevista una sanzione pecuniaria da 600 a 1500 euro per chi entra nel luogo di lavoro senza green pass, “ferme le conseguenze disciplinari secondo 
i rispettivi ordinamenti”; sono i soggetti incaricati di controllare a comunicare la violazione al Prefetto che irroga la sanzione stessa. Le sanzioni, sempre irrogate dal Prefetto, scattano anche per il datore di lavoro che non controlla (da 400 euro a 1.000 euro). 
Per la presentazione di green pass falso, contraffatto, o di altra persona si configurano i reati penali di falso, truffa, e/o sostituzione di persona, punibili anche con la reclusione fino a 5 anni. 

Altre novità recenti
Di seguito sono brevemente elencate le altre novità introdotte dal D.L. n. 1/2021 e dai decreti legge di fine 2021, già oggetto di precedenti ns comunicazioni e di interesse per le aziende:

  • proroga dello stato di emergenza al 31 marzo 2022;
  • nuove modalità di isolamento a seguito di positività e di quarantena a seguito di contatto stretto, con l’introduzione dell’auto-sorveglianza;
  • introduzione a partire dal 20 gennaio 2022, dell’obbligo di possedere e di esibire su richiesta il “GREEN PASS BASE” per accedere a servizi alla persona (estetista, parrucchiere); le verifiche che l’accesso ai servizi avvenga nel rispetto delle prescrizioni in materia di GREEN PASS, sono effettuate dai relativi titolari, gestori o responsabili;
  • introduzione a partire dal 1° febbraio 2022, dell’obbligo di possedere e di esibire su richiesta il “GREEN PASS BASE” per accedere a pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali, fatte salve quelle necessarie per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona (da individuare con specifico DPCM); le verifiche che l’accesso ai servizi, alle attività e agli uffici avvenga nel rispetto delle prescrizioni in materia di GREEN PASS, sono effettuate dai relativi titolari, gestori o responsabili;
  • validità del green pass di 6 mesi e non più 9 mesi, a partire dal 1° febbraio 2022.