Comunicazione infortunio di almeno 1 giorno

Il prossimo giovedì 12 ottobre entra in vigore il nuovo obbligo di denuncia ai soli fini statistici ed informativi degli infortuni con assenza di almeno un giorno (escluso quello dell’evento), previsto dall’articolo 18, comma 1, lettera r), del Dlgs 81/2008, a seguito dell’istituzione del SINP - Sistema Informatico Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro, avvenuta ad opera del D.M. 25/05/2016 n.183. Inizialmente il nuovo obbligo sarebbe dovuto partire il 12 aprile 2017, ma il termine è stato poi rinviato di 6 mesi dalla Legge 19/2017 di conversione del D.L. 244/2016 (cosiddetto Milleproroghe). La sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la violazione dell’articolo 18, comma 1, lettera r), con riferimento agli infortuni superiori a un giorno va da 548 a 1972,80 euro. Si ricorda invece che la sanzione per la violazione dell’articolo 18, comma 1, lettere r), con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni va da 1.096 a 4.932 euro. La nuova denuncia, da effettuare per via telematica entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, ha una funzione meramente statistica-informativa e riguarda gli infortuni con durata di uno o due o tre giorni (oltre a quello dell’evento), che andavano solo annotati nel registro infortuni, abrogato dal 23 dicembre 2015 per effetto del Dlgs 151/2015.

Scarica qui la circolare INAIL di approfondimento: circolare n 42 del 12 ottobre 2017.pdf