Novità
| 07 Settembre 2010 |
Dalla lettura del testo coordinato del D.Lgs. 152/2006, alla luce dell’entrata in vigore del D.Lgs. 128/2010, si segnala, in parziale rettifica rispetto a quanto comunicato nella ns. circolare 03/2010, che è stato modificato il calendario dei rinnovi delle autorizzazione delle emissioni in atmosfera per gli impianti esistenti alla data di entrata in vigore del D.Lgs 152/2006. Di seguito si propone il nuovo calendario come modificato dal D.Lgs 128/2010.
Attenzione: Il D.Lgs 152/2006 stabilisce che le regioni e le province autonome adottano, nel rispetto delle scadenze ultime riportate nel decreto nazionale, appositi calendari per la presentazione delle domande; in caso di mancata adozione di propri calendari, la domanda di autorizzazione deve essere comunque presentata nei termini stabiliti nel decreto nazionale. Regione Lombardia, come altre regioni, ha delegato le funzioni in materia di rilascio e rinnovo delle autorizzazioni delle emissioni in atmosfera, alle province che quindi hanno assunto la funzione di Autorità Competente. Alcune province, in virtù di tale delega, hanno deliberato calendari propri per la presentazione delle istanze di rinnovo con scadenze temporali più restrittive rispetto al calendario nazionale; in tali Province quindi, per considerare valida la “proroga nazionale” concessa per gli impianti anteriori al 1988, occorre attendere un pronunciamento della medesima Autorità Competente, in assenza del quale continueranno ad essere validi i termini temporali più restrittivi fissati dalla medesima Autorità prima del D.Lgs 128/2010. Per le province che non hanno deliberato propri calendari e che quindi hanno tacitamente adottato il calendario nazionale, la “proroga nazionale” concessa per gli impianti anteriori al 1988 è immediatamente in vigore. In conclusione, si invita la clientela con impianti anteriori al 1988, impegnati nella predisposizione della domanda di rinnovo autorizzazione a contattare i ns. tecnici per verificare la situazione del proprio ambito territoriale e la clientela con impianti successivi al 1988 e anteriori al 2006 di prendere atto delle nuove scadenze ultime per la presentazione delle istanze di rinnovo, che potranno essere ulteriormente anticipate in relazione a futuri provvedimenti dell’Autorità Competente per territorio. [D.Lgs. 152/2006 D.Lgs. 128/2010 – Circolare 3/2010] Nascondi | ||||||||||||||
| 07 Settembre 2010 |
• SISTRI: (quasi) tutto pronto per il debutto del 1° ottobre 2010
• STRESS LAVORO CORRELATO: nuova proroga per la valutazione del rischio • TESTO UNICO AMBIENTALE: nuove modifiche ed integrazioni • EMISSIONI IN ATMOSFERA: rinnovo autorizzazioni e prescrizioni generali • ATTIVITA’ COMMERCIALI: approvata la regola tecnica di prevenzione incendi • Quattro chiacchiere con … [ – Circolare 3/2010] Nascondi | ||||||||||||||
| 30 Agosto 2010 |
Centro Int.Eco è pronta per offrire tra i suoi corsi anche la formazione per per comprendere e familiarizzare con il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti e le relative. Nascondi | ||||||||||||||
| 07 Luglio 2010 |
alcune Camere di Commercio hanno iniziato a fissare gli appuntamenti per la distribuzione dei dispositivi USB per il SISTRI. Sono inoltre stati definiti, con Decreto Dirigenziale Interministeriale del 17/06/2010, gli importi dei diritti di segreteria per il rilascio dei dispositivi USB ed è stata pubblicata sul sito www.sistri.it la modulistica relativa alla delega del Legale Rappresentante al ritiro dei dispositivi USB e la modulistica relativa all'impegno degli operatori al corretto uso del dispositivo USB, da consegnarsi all'atto del ritiro dei dispositivi stessi.
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| 26 Aprile 2010 |
In data odierna, Un valido ausilio per verificare i livelli di esposizione, e conseguentemente la valutazione del rischio, è dato dal Coordinamento Tecnico per la sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e delle Province autonome, che in collaborazione con ISPESL e l’Istituto superiore di sanità, ha aggiornato il Documento Tecnico “Decreto Legislativo 81/2008, Titolo VIII, sulla prevenzione e protezione dai rischi dovuti all’esposizione ad agenti fisici nei luoghi di lavoro: Indicazioni operative”, inserendo uno specifico capitolo sulle radiazioni ottiche artificiali. Il documento costituisce una linea guida sulla valutazione del rischio di esposizione ad agenti fisici ( tra cui: rumore / vibrazioni meccaniche / campi elettromagnetici / r.o.a.), è organizzato sotto forma di risposte a domande frequenti (FAQ) ed è scaricabile al link : http://www.ispesl.it/linee_guida/Fattore_di_rischio/FAQ%20AFisici% Centro Int.Eco invita la clientela ad approfondire il censimento delle sorgenti di radiazioni ottiche artificiali, la raccolta di informazioni tecniche utili alla valutazione e a procedere all’eventuale aggiornamento del proprio documento di valutazione dei rischi. Nascondi | ||||||||||||||
| 26 Aprile 2010 |
Il termine per la presentazione alla Camera di Commercio del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale riferito all’anno 2009 sarà interessato quasi certamente da provvedimento di proroga di 60 giorni. Pertanto a breve sarà ufficializzato il differimento al Successivamente la Camera di Commercio renderà disponibile il software di compilazione, le istruzioni e le indicazioni per la trasmissione necessari. Centro Int.Eco provvederà alla compilazione ed alla successiva consegna al cliente del MUD non appena resi disponibili schemi e strumenti necessari da parte del sistema camerale. Qualora Centro Int.Eco non disponga ancora dei dati utili alla compilazione del MUD, il cliente verrà contattato nelle prossime settimane per fissare il relativo appuntamento. Si rimanda a successive ns. comunicazioni per ulteriori dettagli ed aggiornamenti. Nascondi | ||||||||||||||
| 16 Giugno 2010 |
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| 15 Gennaio 2010 |
E' stato pubblicato sul Suppl. Ordinario n. 10 alla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13/01/2010, il Decreto Ministeriale del 17.12.2009 recante "Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009". Il sistema telematico per la tracciabilità dei rifiuti (in sigla SISTRI) sostituirà formulari di trasporto, registri di carico e scarico rifiuti e modello unico di dichiarazione ambientale (MUD), finora caratterizzati da tenuta ufficiale in formato cartaceo. La novità riguarda tutti i soggetti finora tenuti alla compilazione del MUD, pertanto gli unici soggetti esclusi sono gli imprenditori agricoli con un volume di affari annuo non superiore a 8 mila euro, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi e, limitatamente ai rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti che non hanno più di dieci dipendenti. Il sistema sarà operativo già entro 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto (13.01.2010) per esempio per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi o non pericolosi con più di 50 dipendenti, che entro 45 giorni dalla medesima data (quindi entro il 27.02.2010) dovranno eseguire l'iscrizione al sistema ed il pagamento dei contributi previsti (fino a 800 Euro annui). [D.Lgs 152/2006] Nascondi | ||||||||||||||
| 05 Ottobre 2009 |
Il Decreto - Legge n. 135 del 25/09/2009, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee", dispone, all'articolo 5, l'obbligo a carico dei produttori di comunicare entro il 31 dicembre 2009 al Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE (www.registroaee.it), i dati relativi alle quantità ed alle categorie di AEE immesse sul mercato negli anni 2007 e 2008. Ancora entro il 31 dicembre 2009 i sistemi collettivi di gestione dei RAEE o, nel caso di produttori di AEE professionali non aderenti a sistemi collettivi, i singoli produttori, comunicano al Registro nazione dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE, i dati relativi al peso delle AEE raccolte attraverso tutti i canali, reimpiegate, riciclate e recuperate nel 2008. Il decreto legge 135/2009 è stato approvato in via definitiva dalla camera in data 19.11.2009. [D.Lgs 151/2005] Nascondi | ||||||||||||||
| 03 Ottobre 2009 |
La Direzione Generale Sanità ha emanato con data 22/09/2009, una nuova circolare interpretativa in materia di accertamento assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope negli ambienti di lavoro. Fra le varie precisazioni si segnala quanto segue: 1. nella categoria "addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci" sono inclusi gli operatori alla guida di carrelli elevatori o muletti; sono invece esclusi gli operatori che utilizzano transpalletts manuali o a motore 2. per l'individuazione degli operatori alla guida di carrelli elevatori, vale il principio dell'effettivo svolgimento; sono inclusi in tale categoria anche i lavoratori che utilizzano tali attrezzature di lavoro se pur per breve durata nell'arco della giornata o settimana Nascondi | ||||||||||||||
| 28 Agosto 2009 |
Secondo il D.Lgs 81/2008, così come modificato dal D.Lgs 106/2009, la comunicazione ad INAIL per via telematica del nominativo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, non è più dovuta con cadenza annuale, ma solo in caso di nuova designazione o nomina. Come chiarito dalla circolare INAIL n. 43 del 25.08.2009, chi ha già fatto la prima comunicazione ad INAIL, comunicando la situazione al 31.12.2008, deve fare una nuova comunicazione se sono intervenute nel frattempo modifiche (nuova nomina o designazione), altrimenti è valida la prima comunicazione; chi non ha fatto alcuna comunicazione dovrà provvedere quanto prima. [D.Lgs 81/2008 D.Lgs 106/2009 Circ. INAIL 43/09] Nascondi | ||||||||||||||
| 28 Agosto 2009 |
Dopo la provincia di Milano e di Como, anche la provincia di Varese ha definito, con la Determinazione Dirigenziale n. 2579 del 19.06.2009, la modulistica ed i termini temporali per rinnovare l'adesione all'autorizzazione di carattere generale per le attività ex ridotto inquinamento (attività in deroga di cui all'art. 272, comma 2, D.Lgs 152/2006) ovvero per presentare istanze per nuove emissioni o modifiche. In particolare, i gestori di impianti / attività già autorizzati secondo la previgente normativa (D.P.R. 25/07/1991) come attività a ridotto inquinamento atmosferico, devono presentare istanza di rinnovo dell'autorizzazione generale, dal 1 ottobre 2009 al 30 novembre 2009. La domanda deve essere presentata alla provincia di Varese in bollo (€ 14,62) completa di tutti gli allegati previsti, con attestazione di avvenuto pagamento degli oneri di istruttoria (Euro 150,00). Si rammenta che presupposto per l'adesione all'autorizzazione generale è il pieno rispetto dell'allegato tecnico specifico dell'attività in deroga ed in particolare l'adozione delle migliori tecnologie disponibili per gli impianti di abbattimento, definite nella D.G.R. n. 13943 del 01.08.2003. A decorrere dall'1 DICEMBRE 2009, qualora non fosse pervenuta alla provincia istanza di rinnovo, l’impianto/attività sarà considerato in esercizio senza autorizzazione ed il gestore passibile delle sanzioni previste dall’art. 279 del D.Lgs. 152/06 (arresto da 2 mesi a 2 anni o ammenda da 258,00 a 1.032,00 Euro). [D.Lgs 152/2006 Det.Dir. 2579/2009] Nascondi | ||||||||||||||
| 18 Agosto 2009 |
Il D.p.R. n. 108 del 23 luglio 2009 impone, con calendari differenziati in base all'anno di installazione, l'adeguamento degli ascensori alle norme tecniche europee (EN 81-80:2003, recepita nel 2004 in lingua italiana con la UNI EN 81-80, con l'allegato nazionale NA). La responsabilità dell'avvenuto adeguamento e della corretta esecuzione degli interventi ricade sul proprietario dell'ascensore. [DpR 108/2009] Nascondi | ||||||||||||||
| 17 Agosto 2009 |
E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106 (suppl. ord. n. 142 alla G.U. n. 180 del 5/8/2009), che contiene disposizioni integrative e correttive del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81; il decreto correttivo sarà in vigore da giovedì 20 agosto 2009. Di seguito sono riportate le principali novità introdotte dal D.Lgs 106/2009. Data certa: in alternativa al sistema certificativo "data certa", il datore di lavoro può sottoscrivere il documento di valutazione dei rischi aziendali e richiedere al responsabile del servizio di prevenzione e protezione, al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (o al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale) e al medico competente (ove nominato), la sottoscrizione del medesimo documento per presa visione e ai soli fini della prova della data. Valutazione stress lavoro-correlato: l'obbligo di valutazione dello stress lavoro - correlato è ad oggi sospeso; infatti tale obbligo decorre dalla elaborazione di specifiche indicazioni (non ancora prodotte) da parte della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e comunque, anche in difetto di tale elaborazione, a partire dal 1/8/2010. Valutazione dei rischi per contratti atipici: il documento di valutazione dei rischi aziendali deve comprendere l'analisi dei rischi connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro. Obblighi datore di lavoro e dirigenti: il rinnovato articolo 18 del Testo Unico prevede che il datore di lavoro ed i dirigenti sono tenuti a vigilare in ordine all'adempimento degli obblighi a carico dei preposti, dei lavoratori, dei progettisti, dei fabbricanti e fornitori, degli installatori e del medico competente; il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza può ricevere copia del documento di valutazione dei rischi aziendali anche su supporto informatico ed è precisato che tale documento potrà essere consultato esclusivamente in azienda; l'obbligo di comunicazione degli infortuni di lieve entità (fra 1 e 3 giorni) decorrerà dalla scadenza del termine di sei mesi dall'adozione del decreto interministeriale per la realizzazione ed il funzionamento del SINP (Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro), decreto che prevederà anche la soppressione del registro infortuni. DUVRI: è precisato che la redazione del documento unico di valutazione dei rischi di interferenze, di cui all'art. 26, comma 3, del D.Lgs 81/08, non è necessaria nei casi di fornitura di materiali, servizi di tipo intellettuale e comunque di lavori di durata inferiore a due giorni quando non vi siano rischi specificamente rilevanti (agenti cancerogeni, agenti biologici, atmosfere esplosive, lavori in altezza, ...). E' precisato inoltre che i costi della sicurezza, da indicare a pena di nullità nel contratto di appalto, sono unicamente quelli destinati ad eliminare o ridurre i rischi da interferenze nello svolgimento dell'appalto. Medico competente - Cartelle sanitarie: l'obbligo posto in capo al medico competente di trasmettere ad ISPESL alla cessazione del rapporto di lavoro le cartelle sanitarie e di rischio, è stato eliminato. Le cartelle sanitarie e di rischio, alla cessazione del rapporto di lavoro, dovranno essere conservate per almeno 10 anni, a cura del datore di lavoro. Medico competente - visite mediche: è stata ripristinata la visita medica preventiva in fase pre-assuntiva ed è stata introdotta la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore a 60 giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione. Medico competente - relazione sanitaria alla ASL: l'obbligo di trasmissione per via telematica della relazione sanitaria alla locale ASL entro il 31 marzo di ogni anno è sospeso, in attesa di pubblicazione di decreto con la definizione dei contenuti minimi e delle modalità di trasmissione della medesima relazione. Apparato sanzionatorio: le sanzioni penali e amministrative sono state rimodulate, sia con riferimento alla scelta della pena detentiva o pecuniaria sia con riguardo all'ammontare delle sanzioni. [D.Lgs 81/2008 D.Lgs 106/2009] Nascondi | ||||||||||||||
| 09 Luglio 2009 |
Siamo lieti di annunciare che Centro Int.Eco ha ampliato la propia offerta formativa inserendo nel proprio calendario anche il Corso per il Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza. La prima sessione del corso di 32 ore, conforme all’articolo 37 c.11 del D.Lgs 81/2008 e D.M. 16/01/1997, si terrà presso la nostra sede nelle giornate 29 Settembre, 1-6 e 8 Ottobre 2009. Nascondi | ||||||||||||||
| 07 Luglio 2009 |
Il Garante per la protezione dei dati personali, con provvedimento del 25.06.2009, proroga al 15 dicembre 2009 i termini di adempimento delle prescrizioni del provvedimento del 27 novembre 2008, relativo a “misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni di amministratore di sistema”. Con le nuove disposizioni il Garante intende facilitare il corretto adempimento alle prescrizioni impartite, mantenendo comunque elevato il livello di protezione dei dati personali e le garanzie per i cittadini. L'Autorità ha consentito che gli adempimenti connessi all'individuazione degli amministratori di sistema e alla tenuta dei relativi elenchi possano essere effettuati, oltre che dai titolari, anche dai responsabili del trattamento. Ciò allo scopo di rendere tali obblighi più agevoli per quelle realtà aziendali nelle quali determinati servizi informatici vengano svolti da società esterne. Nascondi | ||||||||||||||
| 15 Maggio 2009 |
Con la presente si comunica che, con nota del 15 maggio 2009, il Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali ha disposto lo slittamento del termine per la comunicazione all'INAIL del nominativo del RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) al 16 agosto 2009 in considerazione dell'evoluzione normativa ancora in corso.
Si ricorda che la comunicazione del nominativo del RLS va effettuata on-line secondo le modalità indicate sul sito www.inail.it Con la circolare n. 17/2009, datata 12/05/2009, il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ha precisato che l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 18, comma 1, lettera r) del D.Lgs 81/2008, relative all'obbligo di comunicare ai fini statistici ed informativi i dati relativi agli infortuni di lieve entità (fra 1 e 3 giorni di assenza), è subordinata all'adozione del decreto interministeriale con la definizione delle regole di funzionamento del Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (c.d. SINP), di cui all'articolo 8 del citato D.Lgs 81/2008. Il termine per l'adempimento dell'obbligo citato, decorrerà dalla scadenza dei sei mesi successivi all'adozione dell'emanando decreto interministeriale. Pertanto l'obbligo richiamato al momento è sospeso. I ns. tecnici sono a disposizione per eventuali chiarimenti. Nascondi | ||||||||||||||
| 08 Maggio 2009 |
Il Provvedimento della Conferenza Unificata del 30 ottobre 2007 ha definito le mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute dei terzi, per le quali attivare gli accertamenti sanitari finalizzati ad accertare l'assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. Successivamente il Provvedimento della Conferenza Unificata del 18 settembre 2008 ha definito le esatte procedure da seguire per l'effetuazione degli accertamenti stesse e le relative metodiche di laboratorio. Pertanto nel corso del corrente anno e più precisamente entro l'8 ottobre 2009 dovrà essere completata la prima tornata di accertamenti sui lavoratori interessati; in caso di violazione di questo obbligo, il datore di lavoro risulta punito con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da euro 5.164,57 a euro 25.822,84, ai sensi dell'articolo 125, comma 4, D.Lgs n. 309/1990, come modificato dall'articolo 27 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758. La Regione Lombardia, con la nota della Direzione Generale Sanità n. 2333 del 22.01.2009 ha fornito ulteriori indicazioni operative per le modalità di attivazione degli accertamenti sanitari ed ha specificato gli adempimenti a carico dei datori di lavoro, fra cui l'obbligo di comunicare ufficialmente al medico competente la lista dei nominativi dei lavoratori da sottoporre ad accertamento e l'obbligo di elaborare un documento, da considerare parte integrante del documento di valutazione dei rischi aziendale, in cui specificare le procedure previste in azienda di applicazione della normativa in oggetto e le azioni preventive, promozionali ed educative adottate con riferimento ai rischi connessi all'impiego di sostanze stupefacenti o psicotrope. Nascondi | ||||||||||||||
| 25 Marzo 2009 |
I datori di lavoro (art. 18, comma 1, lettera aa) del Decreto legislativo n. 81/2008) devono comunicare annualmente all'INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. ISTRUZIONI OPERATIVE PER L'ACCESSO ALL'APPLICAZIONE DICHIRAZIONE RLS E MODALITA' DI INSERIMENTO. [D.Lgs. 81/2008] Nascondi | ||||||||||||||
| 12 Marzo 2009 |
La Regione Lombardia, attraverso la Struttura Prevenzione Inquinamento Atmosferico e Impianti, con Decreto Dirigente Struttura n. 1696 del 23.02.2009, ha fissato al 31 luglio 2009 la scadenza per la prima compilazione da parte dei gestori dei complessi IPPC dell'applicativo "AIDA" (predisposto da ARPA Lombardia), con i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata ai sensi del d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59. [D.Lgs 59/2005] Nascondi | ||||||||||||||
| 02 Marzo 2009 |
Il 26 febbraio la Camera ha approvato in via definitiva il disegno di legge, giá approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell`ambiente. In sede di conversione sono state apportate alcune modifiche al decreto legge ed in particolare, all`articolo 5, dopo il comma 2 è stato aggiunto il 2 quinquies che recita: Per il 2009 quindi rimangono valide le modalitá utilizzate per la compilazione e la presentazione del MUD nel 2008. Nascondi | ||||||||||||||
| 28 Febbraio 2009 |
La D.g.r Lombardia n.8/88322 del 30 Dicembre 2008 ( Linee guida alle Province per l'autorizzazione generale di impianti ed attività a ridotto impatto ambientale art.272 cc 2e 3 D.lgs. 152/06) pubblicata sul B.U.R.L del 12.01.2009, ha definito le nuove procedure operative per il rilascio dell’autorizzazione alle emissioni per gli impianti e le attività in deroga ai sensi dell’art. 272 c.2/3 del D.lgs. 152/06. L’esercizio dell’impianto o dell’attività in deroga già autorizzata può continuare qualora il gestore, entro 60 giorni dall’adozione della nuova autorizzazione generale, presenti una domanda di adesione corredata, ove necessario, da un progetto di adeguamento, sempre che la Provincia non neghi tale adesione. La domanda di adesione è indirizzata alla Provincia (Autorità Competente), in marca da bollo di € 14,62, al Comune ed al Dipartimento ARPA competente per territorio. La Provincia di Milano, prima fra le autorità competenti ad adottare le nuove autorizzazioni generali, ha fissato al 23 aprile 2009 il termine ultimo per il rinnovo di tali autorizzazioni per le attività esistenti e consentirà la presentazione di domande di adesione in formato cartaceo fino alla data del 15 marzo 2009, successivamente tutte le domande dovranno essere presentate utilizzando esclusivamente i modelli di domanda da compilare on-line. Centro Int.Eco offre alla propria clientela assistenza nella predisposizione della domanda di adesione e relativi allegati. [D.Lgs 152/2006 D.g.r. n.8/8832 30/12/2008] Nascondi | ||||||||||||||
| 31 Dicembre 2008 |
Con il "Decreto Milleproroghe" (Decreto-Legge 30.12.2008, n. 207), pubblicato sulla G.U. n. 304 del 31.12.2008, sono stati prorogati al 16 maggio 2009 i seguenti adempimenti: la valutazione dello stress lavoro-correlato, l'obbligo di assicurare data certa al documento sulla valutazione dei rischi, la comunicazione ai fini statistici ed informativi degli infortuni con oltre un giorno di assenza ed il divieto di visite pre-assuntive. Sono invece in vigore fin dal 01.01.2009 le altre novità introdotte dal D.Lgs 81/2008 inerenti la valutazione dei rischi e l'obbligo di DUVRI anche per gli appalti già in essere al 25.08.2007. [D.Lgs 81/2008 e s.m.i.] Nascondi | ||||||||||||||
| 18 Dicembre 2008 |
Con il D.p.c.m. del 2 dicembre 2008, pubblicato sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale numero 294 del 17-12-2008, è stato approvato il modello unico di dichiarazione ambientale - MUD per l'anno 2009, da presentare entro il 30 aprile 2009 per le dichiarazioni con riferimento all'anno 2008. Novità di rilievo per la dichiarazione 2009 è rappresentata dall'obbligo di spedizione del MUD per via telematica, mediante dispositivo di firma digitale (Smart Card o Carta nazionale dei Servizi o Business Key) valido al momento dell'invio. La compilazione della modulistica cartacea (Sezione Rifiuti Speciali Semplificata) sarà consentita solo ai soggetti che producono, nella propria unità locale, non più di 5 rifiuti e, per ogni rifiuto, utilizzano non più di 3 trasportatori e 3 destinatari finali. [D.Lgs 151/2005] Nascondi | ||||||||||||||
| 11 Dicembre 2008 |
E' stato pubblicato sul Supplemento ordinario alla Gazzatta Ufficiale n. 283 del 03.12.2008 il decreto legislativo n. 188 del 20 novembre 2008 recante "Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE. Il decreto specifica in particolare gli obblighi a carico dei produttori di pile e accumulatori, relativi a divieti di immissione sul mercato di determinate tipologie di pile o accumulatori, misure e obiettivi di raccolta, modalità di finanziamento delle operazioni di raccolta, trattamento e riciclaggio dei rifiuti di pile ed accumulatori, informazione per gli utilizzatori finali, etichettatura. Attenzione: produttore è chiunque immetta sul mercato nazionale per la prima volta a titolo professionale pile o accumulatori, compresi quelli incorporati in apparecchi o veicoli, a prescindere dalla tecnica di vendita utiizzata. [D.Lgs 188/2008] Nascondi | ||||||||||||||
| 18 Novembre 2008 |
Sul sito internet di INAIL http://www.inail.it (sezione Assicurazione - Modulistica - Oscillazione del tasso - Mod. OT/24) è disponibile la nuova modulistica, aggiornata con il Testo Unico della Sicurezza (D.Lgs 81/2008), per richiedere la riduzione del premio INAIL per interventi migliorativi delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, condotti nel corso dell'anno 2008 ("oscillazione del premio per prevenzione"). I nostri tecnici sono a disposizione per fornire supporto alla compilazione della nuova domanda (da presentare entro il 31.01.2009). Nascondi | ||||||||||||||
| 17 Ottobre 2008 |
Sulla G.U. n. 236 del 08.10.2008 è stato pubblicato l'Accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano, sul documento recante “Procedure per gli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l’incolumità e la salute di terzi”. L'Accordo è stato raggiunto ai sensi dell’articolo 8, comma 2 dell’Intesa in materia di accertamento di assenza di tossicodipendenza, perfezionata nella seduta della Conferenza Unificata del 30.10.2007. Si rammenta che fra le mansioni a particolare rischio infortunistico elencate nel Provvedimento del 30.10.2007 della Conferenza Stato-Regioni, sono presenti conducenti di carrello elevatore o pala meccanica, addetti ai lavori in quota, autisti di camion. [ – Circolare 4/2007] Nascondi | ||||||||||||||
| 25 Settembre 2008 |
Centro Int.Eco, da sempre impegnata ad investire in strumentazione ad elevato contenuto tecnologico, ha da poco aggiunto al suo parco strumentazione un moderno analizzatore per il monitoraggio in continuo degli effluenti gassosi, ed in particolare dei parametri NOx e CO, con il principio di misura della spettrofotometria all’infrarosso non dispersivo, ND-IR. Tale strumentazione, attualmente ancora poco diffusa nel settore, è di fondamentale supporto alla conduzione di campagne di monitoraggio di emissioni in atmosfera con significativo impatto ambientale, per le quali i provvedimenti autorizzativi (in particolare le Autorizzazioni Integrate Ambientali) richiedono elevata sensibilità e accuratezza di misurazione in fase di verifica del carico inquinante. I ns. tecnici del settore Rilievi Ambientali e la funzione Gestione Strumentazione sono a disposizione della clientela per fornire ulteriori dettagli relativi alle performance della nuova strumentazione. Nascondi | ||||||||||||||
| 26 Agosto 2008 |
Il Decreto Legge 112/2008 (cosiddetta "manovra d'estate"), convertito dalla Legge 133/2008, ha introdotto con l'articolo 29 una semplificazione negli adempimenti in materia di protezione dei dati personali: il documento programmatico sulla sicurezza del trattamento dei dati (DPS) può essere sostituito da un'autocertificazione, firmata dal titolare del trattamento. Sono doverose alcune importanti avvertenze: - il DPS rimane obbligatorio solo nel caso di trattamento di dati sensibili e/o giudiziari su supporti informatici - la semplificazione è applicabile al solo caso di trattamento ordinario dei dati sensibili sindacali e sanitari dei lavoratori; trattamenti differenti di dati sensibili su supporto informatico richiedono obbligatoriamente ancora la redazione ed il periodico aggiornamento del DPS - con l'autocertificazione il titolare del trattamento dichiara, allegando la fotocopia del proprio documento di identità, che tutte le misure di sicurezza previste dal Codice della Privacy risultano applicate, esponendosi così al reato di falso ideologico in atto pubblico, reato di natura penale, in caso di incompleta applicazione delle suddette misure di sicurezza (la mancata o incompleta adozione delle misure di sicurezza, in assenza di autocertificazione, individua un reato di natura solo contravvenzionale, con responsabilità civile per i danni eventualmente causati). [D.Lgs 196/2003 Legge 133/2008] Nascondi | ||||||||||||||
| 25 Agosto 2008 |
Il D.M. 9 luglio 2008, pubblicato sulla G.U. n. 192 del 18 agosto 2008, ha definto le modalità di tenuta e conservazione del libro unico del lavoro ed ha disciplinato il regime transitorio. Il libro matricolara e il registro d'impresa sono stati abrogati. Il decreto rappresenta una disposizione attuativa del Decreto - Legge 25 giugno 2008, n. 112, in materia di semplificazione degli adempimenti burocratici. Nascondi | ||||||||||||||
| 06 Agosto 2008 |
I nostri uffici sono chiusi da lunedì 11 agosto a venerdì 23 agosto 2008. Lo staff di Centro Int.Eco augura a tutti BUONE FERIE ! Nascondi | ||||||||||||||
| 04 Agosto 2008 |
Con Decreto n. 7813 del 16 luglio 2008 è stata approvata la modulistica unica elaborata dalle Direzioni Generali Industria, PMI e Cooperazione, Sanità, Commercio, Fiere e Mercati, Artigianato e Servizi, di concerto con la DC Presidenza, in applicazione della DGR n° 6919 del 2 aprile 2008 - 2° provvedimento di semplificazione. Coloro che intendono avviare o modificare le attività economiche soggette a DIAP (Dichiarazione di Inizio Attività Produttiva) devono avvalersi dei nuovi moduli, disponibili sul sito internet www.regione.lombardia.it ovvero presso i ns. uffici. Il dichiarante potrà avviare immediatamente l'attività, dopo aver presentato la DIAP presso lo Sportello Unico per le Attività Produttive comunale, conservando la relativa ricevuta di deposito. La modulistica unica è composta dai modelli A e B e dai relativi allegati (Schede 1 - 2 - 3 - 4 - 5). Il decreto e la modulistica sono stati pubblicati sul BURL n. 31 - 2° supplemento straordinario del 29 luglio 2008. Nascondi | ||||||||||||||
| 04 Agosto 2008 |
La proroga al 1 gennaio 2009 dei nuovi adempimenti sulla Valutazione dei rischi e relative sanzioni, previsti dal nuovo "Testo Unico" è approdata in Gazzetta Ufficiale (n. 180 del 2 agosto 2008), con la Legge n. 129/2008. Fino al 1 gennaio 2009, rimangono pertanto in vigore le attuali disposizioni previste dal D.Lgs. 626/94, e norma collegate, per le parti corrispondenti. [D.Lgs 81/2008] Nascondi | ||||||||||||||
| 30 Luglio 2008 |
Il Senato ha approvato definitivamente oggi, 30 luglio 2008, il "Decreto Mille-Proroghe", che, tra le altre proroghe, rinvia al 01 gennaio 2009 gli obblighi di valutazione dei "nuovi" rischi previsti al 29 luglio 2008 dal D.Lgs 81/2008. Si tratta della Conversione in legge del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97. Si attende nei prossimi giorni la pubblicazione della nuova disposizione normativa in Gazzetta Ufficiale. [D.Lgs 81/2008] Nascondi | ||||||||||||||
| 28 Giugno 2008 |
Nel disegno di legge di conversione del Decreto Legge 97/08 (cfr. precedente novità) è stato inserito dalla maggioranza di governo un emendamento contenente la proroga al 01 gennaio 2009 della nuova valutazione dei rischi aziendale secondo i principi introdotti dal D.Lgs 81/2008 (cosiddetto "Testo Unico della Sicurezza"). Attenzione, la nuova proroga non è ancora legge! Il Parlamento ha tempo fino al 2 agosto per completare l'iter di conversione in Legge del D.L. 97/08, mentre l'attuale termine temporale per la nuova valutazione dei rischi è il 29 luglio 2008. [D.Lgs 81/2008] Nascondi | ||||||||||||||
| 04 Giugno 2008 |
Il Decreto Legge 3 giugno 2008, n. 97, recante "Disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonche' in materia fiscale e di proroga di termini", pubblicato sulla G.U. n.128 del 03-06-2008, ha prorogato al 1° gennaio 2009 l'obbligo di comunicazione all’INAIL degli infortuni con prognosi iniziale inferiore ai tre giorni e il divieto di effettuare le visite preventive in fase pre-assuntiva, disposizioni previste dal nuovo Decreto Legislativo n. 81 del 9 Aprile 2008. Il comma 2 dell'articolo 4 del decreto legge è il seguente: “Le disposizioni di cui all'art. 18, comma 1, lett. r) e all'art. 41, comma 3, lett. a) del decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81 si applicano a decorrere dal 1 Gennaio 2009”. [D.Lgs 81/2008] Nascondi | ||||||||||||||
| 29 Maggio 2008 |
L’obbligo del datore di lavoro di comunicare, a fini statistici e informativi, le informazioni relative agli infortuni che implichino un’assenza dal lavoro superiore al giorno non è al momento operativo. [D.Lgs 81/2008] Nascondi | ||||||||||||||
| 17 Maggio 2008 |
Fra i nuovi obblighi del datore di lavoro introdotti dal D.Lgs 81/2008 (art. 18, comma 1, lettera r), è previsto quello di comunicare all'Inail (all'Ipsema per i marittimi), ai fini statistici ed informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro anche di 1 solo giorno, oltre quello dell'evento (ai fini assicurativi sono già oggetto di denuncia gli infortuni con prognosi superiore a 3 giorni). In caso di mancata comunicazione, è prevista la sanzione amministrativa da 1.000 a 3.000 Euro. L'Inail ha predisposto allo scopo un nuovo modello per la comunicazione degli infortuni ai fini statistici (vedi www.inail.it), da trasmettere a mezzo fax o per posta ordinaria. Mentre ai fini assicurativi (infortuni con assenza superiore a 3 giorni) la legislazione vigente preve l'obbligo di denuncia entro 2 giorni da quello in cui il datore ne ha avuto notizia, per la nuova comunicazione non è previsto alcun termine. [D.Lgs 81/2008] Nascondi | ||||||||||||||
| 30 Aprile 2008 |
Il "TESTO UNICO" è stato pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 108 alla Gazzetta Ufficiale n. 101 di oggi 30 aprile 2008 e reca il n. 81 del 9 aprile 2008. Le nuove disposizioni saranno in vigore dal 15 maggio 2008, ad eccezione di quelle riguardanti la valutazione dei rischi, che diventano efficaci il 29 luglio 2008 (dopo 90 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale) e delle novità in materia di radiazioni ottiche artificiali e campi elettromagnetici, a cui occorre conformarsi entro rispettivamente il 26.04.2010 e 30.04.2012. [D.Lgs 81/2008] Nascondi | ||||||||||||||
| 28 Aprile 2008 |
La Legge 248/2006 ed il decreto ministeriale 25 febbraio 2008 (quest'ultimo pubblicato sulla G.U. n. 90 del 16.04.2008) ribadiscono che il committente è sempre responsabile in modo solidale con l'appaltatore anche per un debito superiore al valore dell'appalto e che egli è obbligato in solido con l'appaltatore e con gli eventuali subappaltatori, entro il limite di 2 anni dalla cessazione dell'appalto. Qualora il committente versi il corrispettivo previsto nell'appalto senza effettuare il controllo sulla regolarità dei versamenti dell'appaltatore, è punito anche con la sanzione amministrativa da euro 5.000,00 a euro 200.000,00. Il Committente è pertanto chiamato a predisporre un attento contratto di appalto e di subappalto, con clausole di cautela quali: controllo della documentazione comprovante la regolarità contributiva, previdenziale ed assicurativa; controllo presenza sul cantiere del personale effettivamente dichiarato; fideiussione bancaria o assicurativa parametrata sul valore del costo del lavoro impiegato. [L. 248/2006 D.M. 25/02/2006] Nascondi | ||||||||||||||
| 01 Aprile 2008 |
Oggi, 01 aprile 2008 è stato approvato definitivamente dal Consiglio dei Ministri il Decreto Legislativo di riordino della legislazione in materia di Sicurezza sul Lavoro (cosiddetto "Testo Unico Sicurezza"), in attuazione della Legge delega, L. 123/2007. Si attende ora la firma da parte del Presidente della Repubblica e la successiva pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Nascondi | ||||||||||||||
| 29 Gennaio 2008 |
E' stato pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 24 alla Gazzetta Ufficiale n. 24 del 29.01.2008, il D.Lgs n. 4 del 16.01.2008, recante "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale". Il Decreto, approvato lo scorso 21 dicembre 2007 dal Consiglio dei Ministri, ha introdotto alcune modifiche al Codice Ambientale nato nel 2006; le più rilevanti e di più ampia applicazione sono quelle relative alla gestione dei rifiuti, ed in particolare: ritorno dell'obbligo di vidimazione dei registri di carico e scarico dei rifiuti, ad opera delle Camere di Commercio; ritorno dell'obbligo di compilazione della dichiarazione ambientale MUD anche per rifiuti non pericolosi (ad eccezione dei produttori che non hanno più di 10 dipendenti). [D.Lgs 152/2006] Nascondi | ||||||||||||||
| 14 Gennaio 2008 |
E' stato pubblicato sulla G.U. n. 9 del 11.01.2008 il D.Lgs. 19 novembre 2007, n.257 recante "Attuazione della direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici)". Il decreto ha introdotto il nuovo Titolo V-ter, relativo ai Campi elettromagnetici, nel D.Lgs 626/1994 . Le disposizioni: [D.Lgs 626/1994] Nascondi | ||||||||||||||
| 11 Gennaio 2008 |
Centro Int.Eco ha elaborato una breve circolare di approfondimento indirizzata ai produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche, per meglio illustrare campo di applicazione, definizioni e adempimenti introdotti dal D.Lgs 151/2005. In particolare, sono fornite alcune preliminari indicazioni relative all'iscrizione al registro dei produttori, da completare entro il 18 febbraio 2008. [D.Lgs 151/2005] Nascondi | ||||||||||||||
| 02 Gennaio 2008 |
Il DURC - Documento Unico di Regolarità Contributiva, come previsto dal D.M. 24 ottobre 2007 (G.U. n. 279 del 30.11.2007), a partire dal 30 dicembre 2007 è diventato un requisito necessario ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale (es.: contratti di apprendistato). Ricordiamo che il DURC è inoltre richiesto ai datori di lavoro ed ai lavoratori autonomi nell'ambito delle procedure di appalto di opere o di servizi. Ai fini della fruizione delle agevolazioni normative e contributive, il DURC ha validità mensile. Nel solo settore degli appalti privati, il DURC ha validità trimestrale. Costituisce causa ostativa al rilascio del DURC la violazione di importanti disposizioni penali e amministrative in materia di tutela delle condizioni di lavoro (D.Lgs 626/1994, Dpr 547/1955, Dpr 303/1956, artt. 437, 589 e 590 del Codice Penale), accertate con provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi, per fatti commessi dopo il 30 dicembre 2007. La causa ostativa non sussiste qualora il procedimento penale sia estinto a seguito di prescrizione obbligatoria (ai sensi D.Lgs 758/1994 e 124/2004) ovvero di oblazione (artt. 162 e 162-bis del C.P.). Nascondi | ||||||||||||||
| 12 Novembre 2007 |
E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 256 del 3 novembre 2007 il decreto ministeriale 22 ottobre 2007, recante "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la installazione di motori a combustione interna accoppiati a macchina generatrice elettrica o a macchina operatrice a servizio di attività civili, industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizi". La nuova regola tecnica di prevenzione incendi riguarda le installazioni fisse e mobili di nuova realizzazione, aventi potenza elettrica complessiva compresa tra 25 kW e 2.500 kW. La nuova regola tecnica di prevenzione incendi non si applica ad installazioni inserite in processi di produzione industriale, installazioni antincendio, stazioni elettriche, centrali idroelettriche, dighe e ripetitori radio ed installazioni impiegate al movimento di qualsiasi struttura. Nascondi | ||||||||||||||
| 07 Novembre 2007 |
E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 257 del 5/11/2007 il Decreto Ministeriale 25 settembre 2007, recante "Istituzione e modalità di funzionamento del registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), costituzione e funzionamento di un centro di coordinamento per l'ottimizzazione delle attività di competenza dei sistemi collettivi e istituzione del comitato d'indirizzo sulla gestione dei RAEE, in attuazione del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151". I rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche dovranno essere raccolti e riciclati da sistemi organizzati dai produttori di questi beni: i costi sono a carico delle aziende produttrici; il sistema garantirà pertanto il ritiro gratuito delle apparecchiature dismesse dai consumatori e dagli utilizzatori professionali. I comuni dovranno istituire a riguardo apposite "eco-piazzole" ovvero servizi di ritiro eventualmente in collaborazione con rivenditori e installatori. Per finanziare il sistema di raccolta e di recupero, i produttori di apparecchiature hanno la possibilità, ma non l'obbligo, di applicare un "eco-contributo": il sovrapprezzo, definito dal produttore o dal sistema collettivo al quale ha aderito, deve essere commisurato ai costi sostenuti per garantire il recupero o il riciclo e verrà applicato a partire dal 12 novembre 2007. Gli importi saranno verosimilmente variabili tra gli 0,15 € circa (apparecchi di illuminazione) ed i 16 € (grandi elettrodomestici). [D.Lgs 151/2005 – Circolare 3/2007 e 2/2007] Nascondi | ||||||||||||||
| 29 Ottobre 2007 |
E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 233 del 6 ottobre 2007 il Decreto Ministeriale 25 settembre 2007, reante "Istituzione del Comitato di vigilanza e di controllo sulla gestione dei Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, ai sensi dell'articolo 15, comma 1 del D.Lgs 25 luglio 2005, n. 151". Si rimane in attesa della pubblicazione di ulteriori disposizioni normative per la concreta e completa applicazione della disciplina dei RAEE. [D.Lgs 151/2005 – Circolare 3/2007 e 2/2007] Nascondi | ||||||||||||||
| 13 Ottobre 2007 |
L'articolo 9 della legge 123/2007 ha introdotto l'articolo 25-septies nella struttura del D.Lgs 231/2001, in materia di responsabilità amministrativa degli enti per reati commessi da propri dipendenti dai quali hanno tratto un vantaggio; il nuovo articolo stabilisce che, in relazione ai delitti di omicidio colposo (art. 589 del C.P.) e lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590 del C.P.), commessi con violazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro, si applica all'ente sia la sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 258.000,00 Euro e fino ad un massimo di 1.549.000,00 Euro, sia la sanzione interdittiva per una durata da 3 mesi fino ad 1 anno, con possibilità di misura cautelare e conseguente commissariamento della persona giuridica. Presupposto per l'applicazione dell'arsenale sanzionatorio del D.Lgs 231/01, finora applicato ai reati di natura dolosa, in particolare in materia finanziaria quali la corruzione e l'appropriazione indebita, è rappresentato dall'interesse o vantaggio in capo all'ente conseguente alla commissione del reato. La via d'uscita per gli enti è rappresentata dall'applicazione alla propria realtà di un modello organizzativo e gestionale di prevenzione, finalizzato ad una stretta e continua sorveglianza ed auto-controllo. [Legge 123/2007 D.Lgs 231/2001 – Circolare 3/2007] Nascondi | ||||||||||||||
| 21 Settembre 2007 |
E' stato pubblicato sulla G.U. n. 217 del 18 settembre 2007, il Decreto del Ministero della Salute 12 luglio 2007, n. 155, recante "Regolamento attuativo dell'articolo 70, comma 9, del decreto legilsativo 19 settembre 1994, n. 626. Registri e cartelle sanitarie dei lavoratori esposti durante il lavoro ad agenti cancerogeni". I registri degli esposti e le cartelle sanitarie di rischio devono essere istituiti entro il 3 aprile 2008. Il registro dei lavoratori esposti deve essere trasmesso in busta chiusa siglata dal medico competente entro 30 giorni dalla sua istituzione ad ISPESL e ad ASL. [D.M. 155/2007 D.Lgs 626/1994] Nascondi | ||||||||||||||
| 29 Agosto 2007 |
E' stata pubblicata sul Supplemento Straordinario al Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 32 del 7 agosto 2007, la D.g.r. n. 8/5117 del 18 luglio 2007 recante "Disposizioni per l'esercizio, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici sul territorio regionale, in attuazione dell'art. 9 della l.r. 24/2006". [D.p.r. 412/1993 D.Lgs 192/2005] Nascondi | ||||||||||||||
| 28 Agosto 2007 |
La Legge 123/2007 recante "Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia", è in vigore dal 25 agosto 2007. La nuova disposizione normativa introduce importanti novità in materia. Consulta la nostra circolare n. 03/2007. Nascondi | ||||||||||||||
| 18 Luglio 2007 |
Lazzate, 18 luglio 2007, ore 15:35 - CENTRO INT.ECO INIZIA A PRODURRE ENERGIA ELETTRICA grazie all'impianto fotovoltaico che è stato installato presso la sede di Lazzate della società. L'impianto, con potenza di picco pari a 8,4 kWp, garantirà la copertura di quasi il 50 % del fabbisogno di energia elettrica dell'intero edificio, equivalente a quasi 7.000 kg di CO2 non immessa in atmosfera ogni anno. L'energia pulita così prodotta è da oggi immessa nella rete nazionale di distribuzione e consentirà di ottenere, oltre che un immediato risparmio in bolletta, anche gli incentivi alla produzione introdotti dal nuovo "Conto Energia" (D.M. 19.02.2007). Centro Int.Eco è a disposizione della propria clientela per approfondire tutti gli aspetti connessi con la progettazione, l'installazione, l'incentivazione ed il mantenimento in perfetta efficienza di un impianto per la produzione di energia pulita. Chi è interessato a "toccare con mano" i nostri pannelli fotovoltaici, si metta in contatto con i nostri uffici. [ – Circolare 2/2007] Nascondi | ||||||||||||||
| 04 Maggio 2007 |
E' stato pubblicato sulla G.U. n. 95 del 24.04.2007 il testo del Decreto Legislativo n. 52 del 6 febbraio 2007, di attuazione della direttiva 2003/122/CE Euratom sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane. [D.Lgs 230/1995] Nascondi | ||||||||||||||
| 29 Gennaio 2007 |
In data 01 Aprile 2007 entrerà definitivamente in vigore la nuova norma CEI 81-10 (serie Norme CEI EN 62305). Le problematiche connesse con la protezione contro il fulmine di uomini e cose sono state, da sempre, oggetto di attenzione per l’aleatorietà del fenomeno e la pericolosità che lo caratterizza. Gli studi e le analisi approfondite svolte nell’ambito di organismi di ricerca nazionali ed internazionali hanno consentito la predisposizione di un aggiornamento e di una evoluzione della normativa esistente che consente una migliore e più completa valutazione dell’effettiva pericolosità degli eventi connessi con le fulminazioni al suolo. La nuova Norma CEI 81-10 è suddivisa in quattro parti: la prima caratterizza il fulmine come sorgente di danno; la seconda descrive come eseguire la valutazione del rischio (sostituisce la Norma CEI 81-4), permettendo di individuare le più adeguate misure di protezione quando il rischio risulta maggiore del rischio tollerabile; la terza parte è relativa alle modalità di realizzazione degli impianti di protezione contro la fulminazione diretta di strutture (sostituisce la Norma CEI 81-1) ed infine la quarta parte riguarda le misure di protezione delle apparecchiature elettriche ed elettroniche all’interno della struttura, sostituendo la Guida CEI 81-8.
Per i luoghi a rischio esplosione ovvero a maggior rischio di incendio, è necessario avviare un processo di nuova valutazione del rischio associato ai fulmini, quindi verificare ed eventualmente integrare le misure di protezione in essere. La validità del calcolo di autoprotezione, condotto in conformità alla precedente CEI 81-4, decadrà dal 01 aprile 2007.
Centro Int.Eco è in grado di assisterVi attraverso personale specializzato (progettisti impianti elettrici) nella valutazione del rischio fulminazione e nella scelta delle opportune misure di protezione. [CEI 81-10] Nascondi | ||||||||||||||
| 11 Gennaio 2007 |
La Sentenza n. 22910 delle Sezioni unite della Cassazione del 26 ottobre 2006 ha ribadito la piena ed unica responsabilità del Committente nei casi di intermediazione illegittima di manodopera. Il committente, infatti, è il reale beneficiario delle prestazioni lavorative e quindi, in caso di somministrazioni e appalti illeciti, deve essere considerato l'unico soggetto tenuto all'adempimento di tutte le prestazioni che fanno a capo al datore di lavoro, incluso il versamento dei contributi previdenziali. Non è possibile invocare la responsabilità solidale tra committente e datore di lavoro interposto. [D.Lgs n. 276/2003 Legge 1369/1960] Nascondi | ||||||||||||||
| 02 Gennaio 2007 |
La Legge Finanziaria 2007, in vigore dal 1 gennaio 2007 (Legge n. 296 del 27/12/2006 - S.O. n. 244 alla G.U. n. 299 del 27/12/2006) ha moltiplicato per 5 volte gli importi delle sanzioni amministrative in materia di Sicurezza sul Lavoro. In particolare, il comma 1177 recita: "Gli importi delle sanzioni amministrative previste per la violazione di norme in materia di lavoro, legislazione sociale, previdenza e tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro entrate in vigore prima del 1° gennaio 1999 sono quintuplicati, [...]" ad eccezione delle sanzioni previste per l'omessa istituzione ovvero esibizione dei libri matricola e di paga. Gli importi interessati dal significativo aumento sono quelli relativi alle sanzioni amministrative più frequenti, cioé quelle previste dalle normative di base in materia di Sicurezza sul Lavoro (D.p.R. 547/1955, D.p.R. 303/1956, D.Lgs 626/1994). Nascondi | ||||||||||||||
| 02 Gennaio 2007 |
E' stato definitivamente approvato e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Europea il Regolamento europeo per la registrazione e autorizzazione delle sostanze chimiche - REACH (Reg. n. 1907/2006 del 18.12.2006), che entrerà in vigore il 01 giugno 2007, in tutti gli Stati membri dell'Unione Europea, senza bisogno di alcun recepimento / ratifica nazionale, essendo un Regolamento e non una Direttiva. [Regolamento CE n. 1907/2006 – Circolare 8/2006] Nascondi | ||||||||||||||
| 02 Gennaio 2007 |
La data di avvio del sistema di raccolta e recupero dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), in conformità al D.Lgs 151/2005, è stata rinviata con Decreto Legge (n. 300/2006 - G.U. 300 del 28.12.2006) fino alla adozione dei necessari provvedimenti attuativi e comunque non oltre il 30 giugno 2007. Il rinvio della scadenza è correlato alla mancata emanazione dei decreti attuativi, relativi ad esempio alle modalità di iscrizione e di funzionamento del registro nazionale dei produttori di AEE, alla creazione del Comitato di vigilanza e controllo, alla definizione delle garanzie finanziarie richieste ai produttori di AEE, alle autorizzazioni richieste ai commercianti per ritirare i RAEE. [D.Lgs 151/2005 – Circolare 6/2006 e 6/2005] Nascondi | ||||||||||||||
| 17 Dicembre 2006 |
E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 285 del 7 dicembre 2006 l'Accordo sancito in Conferenza Stato-regioni, datato 5 ottobre 2006, concernente le linee guida interpretative dell'Accordo sancito in Conferenza Stato-regioni il 26 gennaio 2006, in attuazione dell'articolo 8-bis, comma 3, del D.Lgs 626/1994, introdotto dall'articolo 2 del D.Lgs 195/2003, in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro. In allegato testo completo dell'Accordo. Nascondi | ||||||||||||||
| 01 Dicembre 2006 |
INAIL ha reso disponibile presso i propri uffici territoriali e sul proprio sito internet, all'indirizzo http://www.inail.it/assicurazione/modulisticaindex.htm (sezione oscillazione del tasso - art. 24) la modulistica di riduzione del premio da presentare entro il 31 gennaio 2007, in virtù degli interventi migliorativi messi in atto nel corso dell'anno 2006. Dal 2000 INAIL premia con un nuovo “sconto” denominato “oscillazione per prevenzione”, le aziende che eseguono interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli minimi previsti dalla normativa in materia (D.Lgs. 626/1994). L’ “oscillazione per prevenzione” riduce il tasso di premio applicabile all’azienda, determinando un risparmio sul premio dovuto all’INAIL. La riduzione di tasso è riconosciuta in misura fissa pari al: Possono beneficiare della riduzione del Premio assicurativo tutte le Aziende in regola con gli obblighi contributivi ed assicurativi e con le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro (pre-requisiti). In aggiunta, è necessario che l’azienda abbia effettuato, nell’anno precedente a quello in cui chiede la riduzione, interventi di miglioramento nel campo della prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e, precisamente, un intervento di particolare rilevanza tra quelli indicati nella Sez. A del modello di domanda o, in alternativa, almeno tre interventi tra quelli indicati nelle restanti Sezioni del modello di domanda, di cui almeno uno nel settore della formazione e della informazione dei lavoratori. Nascondi | ||||||||||||||
| 29 Novembre 2006 |
Regione Lombardia ha pubblicato sul Supplemento Straordinario al B.U.R.L. n. 47 del 21 novembre 2006, la D.g.r. n. 8/3393 del 26 ottobre 2006, recante "Linee guida concernenti l'esercizio, la manutenzione ed ispezione degli impianti termici del territorio regionale". Le Linee guida si pongo l'obiettivo di definire indirizzi e procedure che favoriscano l'armonizzazione su tutto il territorio regionale delle attività di accertamento e di ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale e di chiarire le responsabilità dell'esercizio ed i termini della manutenzione degli stessi impianti. [D.Lgs. 192/2005 D.p.r. 551/1999 D.p.r. 412/1993 – Circolare 1/2006] Nascondi | ||||||||||||||
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